“Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, accogliendo un ricorso presentato dalla UILPA, ha dichiarato antisindacale la condotta del Direttore dell’Ispettorato Lombardia del Ministero dello Sviluppo Economico

per aver reso pubblico sul sito istituzionale il verbale di una riunione che, oltre a risultare privo della sottoscrizione delle parti in causa, costituiva l’espressione di una posizione assunta in modo del tutto unilaterale dalla stessa parte datoriale. Analogamente il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ferrara ha dichiarato l’antisindacalità della condotta posta in essere dall’INAIL – Direzione Territoriale di Ravenna e Ferrara – nei confronti della UILPA per violazione del diritto di informativa sindacale e per violazione degli obblighi contrattuali previsti in un verbale di intesa dello scorso anno”.

Lo rende noto il Segretario Generale della Uilpa, Nicola Turco, il quale ha evidenziato come “la Uilpa abbia dimostrato ancora una volta che l’antisindacalismo non paga. Si tratta di un fenomeno – ha rilevato il sindacalista – che seppure diffuso in molte realtà della Pubblica Amministrazione - è destinato ad essere sanzionato in sede giurisdizionale, soprattutto quando esiste una Organizzazione Sindacale, come la nostra, ferma e determinata nello stroncare sul nascere ogni tentativo di eludere i precetti che disciplinano la dialettica negoziale tra le parti”.

Prosegue Turco: “Grazie alla risolutezza posta in campo dalla UILPA in sede di rinnovo contrattuale, la nuova disciplina ha ridisegnato le regole che sono alla base delle relazioni sindacali ed ha finalmente posto un argine al ricorso all’atto unilaterale, possibile solo in caso di grave pregiudizio alla funzionalità amministrativa allorché sia stato esperito ogni possibile tentativo di pervenire ad una risoluzione condivisa”.

“Peraltro – aggiunge il Segretario generale della Uilpa – il solo fatto che a Milano l’amministrazione si sia costituita in giudizio eccependo la mancanza del requisito di attualità ai fini dell’esperibilità del ricorso ex art. 28 della L. 300/1970, eccezione comunque ritenuta infondata dal Giudice – costituisce la palese dimostrazione che in fattispecie come quelle in argomento non sussiste alcun presupposto giuridico che possa essere addotto a sostegno della difesa di atti generati da condotte amministrative contraddistinte da non giustificati atteggiamenti di decisionismo unilaterale”.

“Vigileremo affinché atti del genere non si ripetano e saremo sempre pronti ad intervenire qualora si dovessero verificare i presupposti per azioni mirate a ristabilire il rispetto delle regole. Anche per questo - conclude Turco – il 17, 18 e 19 aprile p.v. invitiamo i lavoratori a darci fiducia con il proprio voto”.